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Come opera

Quando il Garante riceve una richiesta di intervento da parte della vittima, o da altra persona interessata, completa delle informazioni che consentano di identificare il mittente e di individuare l’ambito di intervento, comunica al richiedente l’avvio dell’istruttoria da parte degli uffici. 

Il Garante esamina la richiesta con le seguenti modalità: ​

Verifica la propria competenza in materia: 

  • in caso contrario fornisce tempestivamente al richiedente le indicazioni sull’eventuale organismo pubblico al quale rivolgersi;​
  • se la richiesta è di competenza di un’altra autorità di garanzia, il Garante la può trasmettere d’ufficio, previo assenso dell’istante.

Accertata la propria competenza il Garante avvia l’istruttoria e: 

  • ​se la richiesta non è fondata comunica al richiedente i motivi dell’infondatezza e chiude la pratica;​
  • se la questione è fondata, se necessario, chiede ulteriore documentazione o fornisce al richiedente indicazioni circa le eventuali azioni da intraprendere;​
  • approfondisce la questione nel merito e può richiedere informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona vittima di reato. Quando dall’esame della segnalazione emergano condotte potenzialmente costituenti reato, la segnalazione è inviata anche alle autorità competenti;
  • esaurita l’attività istruttoria, il Garante informa il richiedente e/o l’interessato dell’intervento svolto e procede all’archiviazione della pratica.

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